UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY DEDICATA AL PERSONALE ATA

Assegnazione Provvisoria Personale ATA

Cosa trovi in questo articolo

L’assegnazione provvisoria consente al personale ATA di richiedere trasferimenti temporanei per soddisfare esigenze familiari o altre necessità personali. All’interno di questa guida, vediamo nel dettaglio che cos’è l’assegnazione provvisoria personale ATA, quando può essere richiesta e qual è il procedimento corretto da seguire.

 

Cos’è l’assegnazione provvisoria ATA e come funziona

Iniziamo comprendendo in modo più approfondito che cosa si intende per assegnazione provvisoria ATA e quali sono le differenze con la supplenza.

 

La definizione di assegnazione provvisoria ATA

Le assegnazioni provvisorie rappresentano un importante strumento a disposizione dei docenti e del personale ATA del sistema scolastico italiano. Consentono di richiedere un trasferimento temporaneo presso un altro istituto o scuola, in quello che è comunemente definito come “mobilità interna”.

 

L’appellativo “provvisoria” attribuito a questa modalità di assegnazione deriva dalla sua durata limitata, fissata a soli 12 mesi. Pertanto, coloro che ne fanno richiesta continuano a mantenere il proprio posto di lavoro presso la scuola di provenienza.

 

Quali sono le differenze tra assegnazione provvisoria e supplenza?

L’assegnazione provvisoria è un meccanismo che permette al personale ATA a tempo indeterminato di lavorare in una scuola diversa da quella di titolarità per un anno scolastico, a seguito di una richiesta motivata (es. ragioni di salute, necessità di avvicinamento a casa, ecc.).

 

Questo tipo di assegnazione non comporta la perdita del posto di lavoro nella scuola di titolarità e, al termine dell’anno scolastico, il lavoratore può fare ritorno alla sua scuola di origine.

 

La supplenza, invece, riguarda il personale ATA a tempo determinato e viene utilizzata per coprire le assenze temporanee del personale titolare (es. malattia, maternità, ecc.) o per far fronte a esigenze straordinarie che necessitano di ulteriore personale rispetto a quello standard

 

La durata della supplenza può variare: può essere di breve durata (fino a 30 giorni), di media durata (da 31 a 180 giorni) o di lunga durata (oltre 180 giorni). Al termine del periodo di supplenza, il contratto del lavoratore termina.

 

Come funziona l’assegnazione provvisoria?

L’assegnazione provvisoria ATA può essere di due tipologie:

 
  • Trasferimento Provinciale: Questa opzione permette di spostarsi all’interno dei confini della stessa Provincia in cui attualmente si presta servizio.
  • Trasferimento Interprovinciale: Questa alternativa consente di trasferirsi in una Provincia diversa rispetto a quella in cui si è attualmente impiegati.
 

L’assegnazione provinciale

Se un membro del personale ATA desidera presentare la domanda per un’assegnazione provvisoria all’interno della stessa Provincia, è necessario consegnare il modulo all’ufficio competente situato nel territorio in cui attualmente svolgono il proprio servizio.

 

In altre parole, se il loro posto di lavoro è a Napoli, la domanda dovrà essere presentata all’ufficio competente della provincia di Napoli.

 

L’assegnazione interprovinciale

Nel caso, invece, in cui un membro del personale ATA intenda presentare una domanda per un’assegnazione provvisoria in una Provincia diversa da quella in cui è attualmente in servizio, la procedura richiede che la domanda sia consegnata sia all’ufficio competente nel territorio in cui desidera prestare servizio che all’ufficio competente nel territorio in cui attualmente presta servizio.

 

Questo approccio garantisce che il processo di richiesta venga adeguatamente gestito sia nella Provincia di destinazione desiderata che nella Provincia di origine del lavoratore.

 
Assegnazione Provvisoria Personale ATA
Le assegnazioni provvisorie rappresentano un importante strumento a disposizione dei docenti e del personale ATA del sistema scolastico italiano

Come richiedere l’Assegnazione Provvisoria

Entriamo ora nel dettaglio del processo da seguire al fine di richiedere l’assegnazione provvisoria personale ATA.

 

I requisiti e chi può presentare la domanda di assegnazione provvisoria

I requisiti necessari per fare richiesta di assegnazione provvisoria includono:

 
  • Ricongiungimento con Figli o Affidati Minori con Decisione Giudiziaria: È possibile richiedere l’assegnazione provvisoria per riunirsi con i propri figli o affidati minori in base a un provvedimento giudiziario.
  • Ricongiungimento al Convivente, Inclusi Parenti, con Attestazione di Convivenza Certificata: L’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche per riunirsi al proprio convivente, incluso parenti, a condizione che sia possibile fornire una certificazione anagrafica che attesti la stabilità della convivenza.
  • Situazioni di Grave Salute Attestate da Certificazioni Mediche: Qualora vi siano gravi problemi di salute, è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria, purché sia possibile documentare tali situazioni attraverso certificazioni sanitarie.
  • Ricongiungimento al Genitore: Un’altra possibilità per richiedere l’assegnazione provvisoria è quella di riunirsi con un genitore.
 

Importante notare che non è consentito richiedere un’assegnazione provvisoria all’interno dello stesso Comune in cui il membro del personale ATA attualmente lavora. Questa restrizione mira a evitare trasferimenti troppo localizzati all’interno dello stesso territorio comunale.

 

Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria non solo coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, ma anche:

 
  • I Dirigenti Scolastici di grado amministrativo (DSGA) che sono stati inseriti in ruolo dopo aver superato il concorso ordinario stabilito dal Decreto Direttoriale del 20 dicembre 2018.
  • Il personale ATA a tempo pieno che è stato reclutato attraverso le procedure selettive previste nell’articolo 58, comma 5 e seguenti, del Decreto Legge n. 69 del 2013.
  • I collaboratori scolastici, tecnici amministrativi, e ausiliari dell’educazione (ex co.co.co) che sono stati assunti in seguito alle procedure stabilite dagli articoli 1, commi 619 e 622, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, purché soddisfino determinati requisiti.
 

Le scadenze da rispettare

Generalmente la scadenza per la presentazione della domanda occorre ogni anno all’inizio del mese di luglio con la relativa presentazione dei risultati nel corso dei primi giorni del mese successivo (agosto).

 

I moduli e i documenti richiesti per la domanda

Per la presentazione della richiesta di assegnazione provvisoria, è necessario allegare autocertificazioni che confermino di soddisfare i requisiti indicati nella tabella di valutazione prevista per tali assegnazioni. Queste autocertificazioni dovrebbero includere dichiarazioni che attestano, ad esempio, la presenza di figli o i dati del familiare con cui si intende riunirsi.

 

Nel caso in cui la richiesta sia basata su esigenze legate alla salute, è obbligatorio allegare la documentazione medica pertinente, come ad esempio un verbale di disabilità.

 

Si sottolinea che non è necessario allegare documenti relativi ai titoli di studio, poiché questi non sono valutabili ai fini dell’assegnazione provvisoria. Tuttavia, è importante dichiarare chiaramente il possesso del titolo di sostegno per coloro che sono titolari su posto comune e richiedono anche posti di sostegno.

 

Come fare a presentare la domanda di assegnazione provvisoria per ATA

La procedura per presentare la richiesta di assegnazione provvisoria per il personale ATA prevede la compilazione cartacea in tutte le sue parti di un documento messo a disposizione direttamente dal MIUR.

 

La richiesta deve essere inviata all’Ufficio Scolastico Provinciale competente seguendo le procedure specificate nel Codice dell’Amministrazione Digitale, ad esempio, tramite PEC.

 

All’interno della domanda di assegnazione provvisoria possibile indicare fino a 15 preferenze per la scuola secondaria e fino a 20 preferenze per la scuola primaria. Queste preferenze possono includere specifiche scuole, Comuni, distretti o Province. Tuttavia, la richiesta deve essere presentata in una sola Provincia.

 

Le preferenze principali dovrebbero essere legate al ricongiungimento con i genitori, il coniuge, parte dell’unione civile, i figli o il convivente. Pertanto, la prima preferenza dovrebbe essere il Comune di ricongiungimento o il distretto, o una scuola all’interno di questo Comune.

 

Se si inseriscono preferenze relative a Comuni diversi da quello di ricongiungimento, è necessario specificare l’intero Comune di ricongiungimento prima di elencarle. Se questo passo non viene seguito, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al Comune di ricongiungimento.

 

Nel caso in cui nel Comune di ricongiungimento non siano presenti scuole corrispondenti alle materie di titolarità, è necessario indicare una scuola nel Comune più vicino o, se non disponibile, una scuola che abbia una sede o distaccamento nel Comune di ricongiungimento.

 
Assegnazione Provvisoria Personale ATA
All’interno della domanda di assegnazione provvisoria possibile indicare fino a 15 preferenze per la scuola secondaria e fino a 20 preferenze per la scuola primaria

Il calcolo del punteggio e la graduatoria

Il sistema di punteggio per le assegnazioni provvisorie si basa principalmente sulle esigenze familiari, e non tiene conto dell’anzianità di servizio.

   

I fattori per ottenere la precedenza nell’assegnazione provvisoria per il personale ATA

Vediamo nel dettaglio quali sono i fattori che vengono presi in considerazione ai fini della formazione del punteggio per l’assegnazione provvisoria ATA e della relativa graduatoria.

 

Le esigenze di famiglia

Si assegnano sei punti per il ricongiungimento con un familiare. Importante notare che non c’è una rigida priorità di ricongiungimento coniugale; è possibile scegliere di ricongiungersi con il coniuge, il genitore o anche altri familiari.

 

La precedenza per figli dai 6 ai 12 anni di età

Per i figli minori di 18 anni, si attribuiscono punteggi diversi a seconda dell’età del figlio:

 
  •   Se il figlio ha almeno sei anni, si assegnano quattro punti.
  •   Se il figlio ha tra sei e 18 anni, si assegnano tre punti per ciascun figlio.
 

Per i figli minori di sei anni, esiste una priorità speciale che si applica sia alle assegnazioni provvisorie interprovinciali che a quelle provinciali.

 

La precedenza per il personale ATA con invalidità e per l’assistenza di parenti o persone affini con disabilità

Si prevede inoltre la possibilità di ulteriori precedenze basate su altre esigenze specifiche, come l’assistenza a familiari con disabilità o altre disposizioni legali.

 

È importante notare che i sei punti assegnati per il ricongiungimento con il coniuge, figli o genitori si applicano solo alle scuole all’interno del Comune in cui si richiede il ricongiungimento. Gli altri punteggi legati all’età dei figli si applicano a tutte le altre preferenze espresse nella domanda di assegnazione provvisoria.

   

FAQ sull’assegnazione provvisoria per il personale ATA

Vediamo ora alcune domande frequenti che gli utenti si pongono spesso nel momento in cui cercano informazioni a riguardo dell’assegnazione provvisioria per il personale ATA.

Che cosa sono le assegnazioni provvisorie per ATA?

Le assegnazioni provvisorie consentono ai docenti e al personale ATA di richiedere un temporaneo spostamento in un diverso istituto scolastico, in altre parole, di esercitare una forma di “mobilità interna” all’interno dei vari istituti scolastici italiani.

Chi può fare la domanda di assegnazione provvisoria ATA?

Possono richiedere l’assegnazione provvisoria non solo coloro con contratto a tempo indeterminato, ma anche i Dirigenti Scolastici di grado amministrativo (DSGA) che hanno superato il concorso ordinario del 20 dicembre 2018, il personale ATA a tempo pieno reclutato tramite le procedure dell’articolo 58, comma 5 e seguenti, del Decreto Legge n. 69/2013, e i collaboratori scolastici, tecnici amministrativi e ausiliari dell’educazione (ex co.co.co) assunti in base agli articoli 1, commi 619 e 622, della Legge n. 205/2017, a condizione che soddisfino requisiti specifici.

Chi ha diritto all'assegnazione provvisoria ATA?

Possono richiedere l’assegnazione provvisoria non solo i titolari di contratti a tempo indeterminato, ma anche:

  • I Dirigenti Scolastici di grado amministrativo (DSGA) che sono stati inseriti in ruolo dopo aver superato il concorso ordinario del 20 dicembre 2018.
  •  Il personale ATA a tempo pieno reclutato tramite le procedure selettive dell’articolo 58, comma 5 e successivi, del Decreto Legge n. 69 del 2013.
  • I collaboratori scolastici, tecnici amministrativi e ausiliari dell’educazione (ex co.co.co) assunti in seguito alle procedure stabilite dagli articoli 1, commi 619 e 622, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, a condizione che soddisfino specifici requisiti.

Chi ha ottenuto il trasferimento può chiedere assegnazione provvisoria?

Un membro del personale ATA che ha già ottenuto un trasferimento può richiedere un’assegnazione provvisoria, indipendentemente dal fatto che lo abbia già ottenuto nel corso degli anni precedenti.

Chi ha il vincolo triennale può chiedere assegnazione provvisoria?

Durante il periodo di tre anni di vincolo, i membri del personale ATA hanno la possibilità di presentare domanda per l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione all’interno della stessa Provincia in cui sono titolari.

Come funzionano le assegnazioni provvisorie ATA?

Le assegnazioni provvisorie consentono al personale ATA di chiedere trasferimenti temporanei in altri istituti scolastici, noti come “mobilità interna”. Questi trasferimenti possono essere provinciali (nella stessa Provincia di lavoro attuale) o interprovinciali (in una Provincia diversa), ma non sono consentiti all’interno dello stesso Comune in cui si è titolari di un incarico.

Come calcolare il punteggio per l'assegnazione provvisoria ATA?

Per le assegnazioni provvisorie nel sistema scolastico, il punteggio non si basa sull’anzianità di servizio, ma piuttosto sulle esigenze familiari. Vengono conferiti 6 punti per il ricongiungimento con un familiare, che può essere il coniuge, il genitore o il convivente anagraficamente riconosciuto. Per i figli di età inferiore a 6 anni, c’è una precedenza sia per i trasferimenti provinciali che interprovinciali, mentre per i figli dai 6 ai 18 anni, c’è un punteggio di 3 punti per ogni figlio. Altri punteggi prioritari riguardano la Legge 104 per la disabilità e l’assistenza al familiare. I 6 punti per il ricongiungimento con familiari valgono solo per il Comune in cui si chiede il trasferimento, mentre gli altri punteggi si applicano a tutte le altre preferenze espresse.

Dove va inviata la domanda di assegnazione provvisoria ATA?

La richiesta deve essere inviata all’Ufficio scolastico competente nella tua zona, seguendo le procedure previste dal Codice dell’amministrazione digitale, come ad esempio utilizzando la posta elettronica certificata.

Qual è la differenza tra utilizzazione e assegnazione provvisoria?

Esiste una distinzione significativa tra assegnazione e utilizzazione nel sistema scolastico. Per l’assegnazione, è necessario avere dei requisiti specifici come il ricongiungimento familiare o gravi motivi di salute. D’altro canto, l’utilizzazione è possibile in diverse situazioni, come essere in sovrannumero, non avere una sede definitiva, richiedere un incarico come insegnante di sostegno con titolo abilitante, insegnare lingua straniera nella scuola primaria, o lavorare temporaneamente in strutture ospedaliere o carcerarie.

Quali sono gli allegati da inserire nella domanda di assegnazione provvisoria?

Per presentare una richiesta di assegnazione provvisoria nel sistema scolastico, è necessario allegare autocertificazioni che confermino di soddisfare i requisiti specifici, come la presenza di figli o i dettagli del familiare con cui si desidera riunirsi. Se la richiesta è basata su motivi di salute, è obbligatorio allegare la documentazione medica pertinente, come un verbale di disabilità. Non è richiesto di allegare documenti relativi ai titoli di studio, poiché non vengono valutati per l’assegnazione provvisoria.

Quanto dura l'assegnazione provvisoria ATA?

L’assegnazione è chiamata “provvisoria” perché dura solo 12 mesi e non comporta la perdita del posto nella scuola di origine.


Quale Certificazione Stai Cercando?