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In ambito lavorativo vi sono delle figure preposte alla valutazione dei rischi. Le procedure per la valutazione dei rischi professionali sono necessarie per individuare i possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e per ridurre l’incidenza sia di infortuni che di malattie professionali.
Il Documento di Valutazione dei Rischi – indicato spesso con l’acronimo DVR – si inserisce proprio nell’ambito della valutazione dei potenziali rischi professionali. È necessario dunque capire di cosa si tratta e quali sono le caratteristiche, gli obblighi e le scadenze imposte dalla normativa in vigore in Italia.
Che cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?
Prima di descrivere in dettaglio le caratteristiche di questo documento e prima di parlare degli obblighi delle aziende e dei datori di lavori è necessario capire che cos’è il DVR. Il Documento di Valutazione dei Rischi è un documento che ha la funzione di indicare dettagliatamente tutti i possibili rischi professionali a cui i dipendenti potrebbero essere esposti nel corso della loro attività lavorativa.
Il riferimento normativo è il D.Lgs 81/2008, all’interno del quale si parla del Documento di Valutazione dei Rischi e si spiegano le caratteristiche che il DVR aziendale deve avere. L’utilità di questo documento consiste nell’identificazione dei rischi professionali e nella stima della probabilità del verificarsi di un evento dannoso per la salute dei lavoratori.
Cosa contiene il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere necessariamente alcune informazioni obbligatorie, come stabilito dal Testo Unico. Nel DVR bisogna indicare necessariamente:
- Anagrafica aziendale;
- Descrizione dettagliata dei vari ambienti di lavoro e dei diversi cicli produttivi;
- Descrizione dettagliata delle varie mansioni dei dipendenti e delle postazioni che vengono loro assegnate;
- Indicazione dei criteri di valutazione dei rischi;
- Strategie di prevenzione e di protezione della salute dei lavoratori stabilite in base ai rischi individuati;
- Programma di formazione dei dipendenti, che dovranno essere informati sui rischi e sulle strategie di prevenzione e di protezione stabilite;
- Piano di verifica periodica della validità di quanto stabilito, di rivalutazione dei rischi professionali e di controllo dell’attuazione delle strategie indicate nel DVR;
- Data di redazione del DVR e firme delle figure professionali che si sono occupate della stesura del documento.
Al Documento di Valutazione dei Rischi possono anche essere allegati dei documenti, ad esempio le schede dei prodotti, le certificazioni degli impianti, le valutazioni effettuate dai periti su alcuni particolari ambienti lavorativi.
I documenti da allegare cambiano dunque in base alla tipologia di attività lavorativa ed in base ai rischi professionali individuati.
Quali sono i criteri generali per la valutazione dei rischi?
La normativa italiana relativa alla valutazione dei rischi dà la possibilità al datore di lavoro di scegliere in autonomia il criterio per la valutazione dei potenziali rischi in ambiente lavorativo. Tra i criteri generali per la valutazione dei rischi uno dei metodi più utilizzato è il sistema matriciale.
Il sistema matriciale di valutazione dei rischi prevede che il rischio (R) sia calcolato moltiplicando la probabilità che si verifichi un evento pericoloso (P) e l’entità del danno (D) derivante da questo stesso evento pericoloso.
Effettuato questo calcolo è possibile classificare il rischio in quattro categorie. Il rischio può infatti essere definito trascurabile, basso, medio o elevato, tenendo conto della probabilità che si verifichi un evento pericoloso e del danno ad esso associato.
Esistono diversi modelli di valutazione dei rischi da sfruttare in base alle diverse tipologie di rischio presenti in ambito lavorativo. Un classico esempio è il modello MoVaRisCh che viene impiegato per la valutazione del rischio chimico.
Quali sono i campi di applicazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?
Fino al 2013 il DVR non era obbligatorio per le società con meno di dieci dipendenti, poi l’aggiornamento della normativa ha reso il DVR obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente, oltre ovviamente al datore di lavoro.
Vi sono comunque delle categorie esentate, per le quali non è previsto l’obbligo di redigere questo documento. L’obbligo non è previsto per i liberi professionisti, per le imprese familiari senza dipendenti e per le ditte individuali.
Quali sono le fasi preliminari alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?
Vi sono diverse fasi preliminari alla stesura del DVR che bisogna conoscere per capire come redigere questo documento.
La prima fase è quella della Individuazione e registrazione dei pericoli. In questa fase vengono individuati i vari rischi connessi alle specifiche attività professionali prese in esame e per fare ciò viene spesso impiegato il cosiddetto metodo FAAPO. L’utilità di questo metodo sta nel ridurre la probabilità di tralasciare dei rischi: il metodo prevede che vengano analizzati il fattore umano, le attrezzature, l’ambiente, il prodotto e l’organizzazione.
Nella seconda fase ci si occupa invece della determinazione del livello di rischio. Ciascun rischio individuato nella prima fase deve essere valutato per stabilirne il livello, tenendo conto della probabilità che si verifichi, del possibile danno associato, della durata e della frequenza di esposizione ed infine del numero di lavoratori esposti.
La terza fase è pensata per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione. Tenendo conto delle tipologie di rischi individuate nella prima fase e dei livelli dei rischi stabiliti nella seconda fase sarà possibile scegliere le migliori strategie da attuare per ridurre il rischio e proteggere i lavoratori.
Le informazioni ottenute in queste prime tre fasi della valutazione dei rischi sono indispensabili per la stesura del DVR, che dovrà infatti indicare tutte le tipologie di rischi connessi alle varie attività lavorative, i livelli di rischio e le misure da mettere in atto per proteggere i lavoratori da infortuni e malattie professionali.
La quarta fase è quella dedicata all’attuazione delle misure che sono state stabilite nella terza fase. È necessario infatti che le misure di prevenzione e protezione vengano effettivamente messe in atto, per non vanificare gli sforzi fatti per l’individuazione e la valutazione dei rischi lavorativi.
La quinta fase infine è quella che riguarda monitoraggio e revisione delle misure di prevenzione e protezione stabilite e dei rischi individuati. È necessario infatti attuare un controllo periodico dei rischi, tenendo conto anche del cosiddetto rischio residuo, ovvero di quel rischio che permane nonostante l’attuazione delle misure stabilite nella terza fase.
Che cos’è l’identificazione dei lavoratori esposti?
Dopo aver rilevato i potenziali rischi connessi alle attività lavorative è necessario procedere con l’identificazione dei lavoratori esposti. Bisogna quindi stabilire quali sono i lavoratori esposti a ciascun rischio individuato e per farlo si procede con la suddivisione dei lavoratori in gruppi omogenei, sulla base delle mansioni che sono state loro assegnate, dell’ambiente di lavoro e del tempo di esposizione al fattore di rischio.
Identificare i lavoratori esposti è utile perché consente di stabilire con maggior precisione le misure da attuare per i singoli professionisti. Nella valutazione delle persone esposte bisogna tener conto del fatto che talvolta anche gli utenti che accedono ad un ambiente possono essere esposti ad un rischio, non solo i dipendenti che lavorano in quel particolare ambiente.
Come si effettua la stima della gravità e della probabilità degli effetti di un rischio?
Il rischio viene definito dal prodotto tra la probabilità che si verifichi un danno e la gravità del danno stesso. Per quanto concerne la probabilità che si verifichi un danno è possibile distinguere quattro categorie: molto improbabile, poco probabile, probabile e molto probabile. Per il verificarsi del danno molto improbabile è necessario un concatenamento di eventi indipendenti, mentre il danno molto probabile è direttamente correlato alla situazione.
Per quanto concerne invece la gravità del danno è possibile fare una distinzione in quattro categorie: danno lieve, danno di modesta entità, danno grave e danno molto grave. Il danno lieve dà dei disturbi che regrediscono nel giro di pochi giorni, mentre il danno molto grave porta ad una invalidità totale o addirittura alla morte.
Quali sono gli strumenti e le procedure per datare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve avere una data certa, che indichi con precisione quando il documento è stato redatto. Per datare il DVR è sufficiente la firma del datore di lavoro, del RSPP e/o del RLS.
In alternativa per datare il DVR si può anche utilizzare il timbro postale, indicante appunto la data in cui il documento è stato redatto.
Validità del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): ogni quanto deve essere aggiornato?
Per preservare la validità del DVR è necessario effettuare degli aggiornamenti periodici di questo documento. La legge italiana non prevede un periodo di tempo prestabilito per effettuare l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ma prevede invece che il DVR venga aggiornato nel caso di cambiamenti dei processi produttivi e dunque dei possibili rischi cui sono esposti i lavoratori.
Quando il DVR viene modificato devono essere aggiornate anche le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, tenendo conto dei nuovi rischi inseriti nel DVR e dei nuovi livelli di esposizione, ma anche delle innovazioni in materia di protezione della salute.
Pene e sanzioni per mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
La legge italiana prevede delle sanzioni per la mancata o incompleta elaborazione del DVR. Si tratta infatti di un documento obbligatorio, che deve essere redatto in maniera corretta e che deve contenere tutte le informazioni descritte in precedenza.
Al datore di lavoro può essere comminata una sanzione da € 3.000 a € 15.000 e/o una pena detentiva fino a 8 mesi. Le sanzioni pecuniarie e le pene detentive previste dalla legge italiana sottolineano ulteriormente l’importanza di non sottovalutare il Documento di Valutazione dei Rischi.
Chi redige o collabora alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?
Secondo quanto stabilito dal Testo Unico nel Decreto Legislativo 81/2008 la redazione del DVR rientra tra gli obblighi del datore di lavoro. È proprio il datore di lavoro il responsabile della stesura di questo importante documento ed al datore di lavoro non viene data la possibilità di delegare questo compito.
Come è facilmente intuibile, il datore di lavoro da solo potrebbe non essere in grado di individuare tutti i possibili rischi professionali e di stabilire le strategie da mettere in atto per la prevenzione e per la protezione dei dipendenti. Per questo motivo alla stesura del DVR possono collaborare altre figure professionali, le quali affiancheranno il datore di lavoro che sarà comunque il responsabile della stesura di questo documento.
Il datore di lavoro sarà aiutato innanzitutto dal Medico del Lavoro, che si occuperà di individuare i rischi per la salute dei lavoratori e di stabilire quali dispositivi di protezione individuale dovranno essere garantiti ai dipendenti e quali modifiche dovranno essere attuate nel luogo di lavoro.
Anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) aiuterà il datore di lavoro nella stesura del DVR, contribuendo ad individuare le migliori misure di prevenzione e di protezione da mettere in pratica.
Il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) invece non partecipa direttamente alla redazione di questo documento, ma il datore di lavoro è tenuto ad informarlo sul DVR e il RLS deve ricevere una copia del Documento di Valutazione dei Rischi.
Corsi online di sicurezza sul lavoro proposti
Per restare aggiornati sul delicato tema della sicurezza sul lavoro si possono frequentare i corsi di aggiornamento professionale proposti da Alteredu. Tutti i corsi sono erogati in modalità e-learning e lasciano ai professionisti ampia libertà di organizzazione delle sessioni di studio. Al termine di ciascun corso ci sarà un test finale, superato il quale si riceverà un attestato di completamento del corso.
Uno dei più acquistati è il corso di aggiornamento RSPP datore di lavoro in sanità e nelle farmacie. Questo corso ha una durata di 6 ore e consente di ottenere 9 crediti formativi. È disponibile anche un corso per i lavoratori in sanità e nelle farmacie, della durata in questo caso di 4.5 ore.
Molto richiesto anche il corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza, che prevede una durata di 40 ore ed è destinato a coloro che hanno già ottenuto l’attestato per ricoprire la carica di Coordinatore della Sicurezza e devono adempiere all’obbligo di aggiornamento professionale.
Sulla piattaforma Alteredu si trovano poi diversi corsi che si focalizzano su particolari tipologie di rischio e che sono indicati sia per coloro che devono occuparsi della sicurezza dei lavoratori e delle strategie preventive, sia per i lavoratori stessi.
FAQ sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Quanto dura un DVR?
Stando alla legge attuale non esiste una scadenza precisa per il DVR, tuttavia è fondamentale che rispecchi sempre e sia adeguato alla situazione attuale dell’azienda.
ll DVR deve essere aggiornato ogni volta che vi sono dei cambiamenti nel ciclo produttivo, oppure quando sono introdotte nuove mansioni o nuove macchine, inoltre va rivisto in caso di trasferimento dell’azienda.
Al variare delle condizioni sopraelencate il DVR non va rifatto da capo, ma può anche essere integrato con i nuovi rischi.
Tenendo conto di tutto questo è bene precisare che alcune tipologie di rischio (biologico, chimico, sonoro, etc.) necessitano di un aggiornamento periodico, ovvero ogni 3 o 4 anni a seconda della tipologia specifica, per cui si consiglia comunque una revisione completa almeno ogni 3 anni.
Dove deve essere custodito il DVR?
Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale fa riferimento la valutazione dei rischi.
È possibile conservare questo importante documento anche su supporto informatico, tendendo sempre conto delle prescrizioni contenute nel TU 81/08.
Chi è esonerato dalla redazione del DVR?
La legge stabilisce che il DVR è obbligatorio per ogni azienda che abbia almeno un dipendente. In base a ciò sono esonerati dalla redazione del DVR:
- i liberi professionisti;
- le società familiari senza dipendenti;
- le imprese con un solo socio lavoratore e senza dipendenti;
- le ditte individuali senza dipendenti.