Corso di Formazione Preposto

Preposto

Diventa Preposto alla Sicurezza con il nostro corso online, ottieni un attestato riconosciuto per garantire un ambiente di lavoro sicuro, apprendi le tecniche di gestione dei rischi e migliora le tue competenze professionali nel settore della sicurezza sul lavoro.
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Perché questo corso

Questo corso è conforme a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) e al Decreto Legislativo 81/2008, come modificato dalla Legge 215/2021. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e dell’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025. Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 per la figura del preposto.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 stabilisce l’obbligo di aggiornamento biennale, ovvero ogni 2 anni. I Preposti che hanno completato il corso base o l’ultimo aggiornamento prima del 24 maggio 2023 devono effettuare l’aggiornamento entro il 23 maggio 2026. Chi, invece, ha svolto il corso base o un aggiornamento dopo il 24 maggio 2023, dovrà aggiornarsi entro due anni dalla data di conclusione del corso, senza possibilità di proroga.
Esempio pratico: Se il corso è stato completato il 26 maggio 2023, l’obbligo di aggiornamento è già scaduto il 26 maggio 2025!
Questo corso fa per te se:

  • Devi adeguarti alle normative sulla sicurezza sul lavoro: Il corso ti fornirà tutte le competenze necessarie per rispettare il Decreto Legislativo 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 e garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle leggi vigenti.
  • Aspiri a diventare un professionista nel settore della sicurezza: Acquisirai conoscenze fondamentali sui rischi aziendali e sulle tecniche di gestione della sicurezza, preparandoti ad affrontare le sfide del tuo ruolo.
  • Hai bisogno di un attestato riconosciuto: Al termine del corso, dopo aver superato l’esame finale, riceverai un attestato valido e spendibile nel tuo percorso professionale, indispensabile per ricoprire il ruolo di preposto.

Requisiti di accesso al corso: È necessario aver completato i corsi di formazione Generale e Specifica per lavoratori.

Cosa imparerai

Con il Corso Online per Preposto, acquisirai competenze fondamentali per garantire la sicurezza sul lavoro.

Imparerai a riconoscere e gestire i rischi aziendali, a sovraintendere le attività lavorative e a garantire l’applicazione delle normative vigenti.

Approfondirai le tecniche di comunicazione per sensibilizzare i lavoratori e comprendere le responsabilità legate al tuo ruolo.

A chi è rivolto

I moduli del corso

12 ORE

Le attività formative si articoleranno mediante sussidi audiovisivi dedicati, pensati per facilitare l’assimilazione degli argomenti oggetto delle lezioni.
Ecco il programma dei moduli nel dettaglio:

  • Preposto della Sicurezza
  • Individuazione del Preposto nuovi obblighi e responsabilità
  • Art 96 e il DUVRI
  • Presentazione del corso
  • Gestione e organizzazione della sicurezza
  • Valutazione situazioni di rischio e controllo attività
  • Comunicazione e informazione
  • Quando il Preposto Non Segnala ai Superiori le Prassi
  • DL 81-2008
  • Le responsabilità del preposto privo della formazione sulla sicurezza
  • Sentenza n. 38623 del 28.10.2021
  • Sentenza n. 18839 del 12.05.2022
  • Sentenza n. 30800 del 09.08.2022
  • Sentenza n. 33094 del 23.08.2024

La Certificazione

Al termine del Corso Online per Preposto, i partecipanti dovranno superare un esame finale per dimostrare le competenze acquisite.

L’esame consiste in un test online obbligatorio, che richiede di ottenere almeno il 70% delle risposte corrette per essere considerato superato.

In caso di mancato superamento, i partecipanti hanno la possibilità di ripetere l’esame senza ulteriori spese.

Al termine del corso e dopo aver superato l’esame, entro 3-5 giorni lavorativi verrà rilasciato un attestato valido ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., spendibile nel proprio percorso professionale e per l’assolvimento degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente.
L’attestato rilasciato da Alteredu è validato da Organismi Paritetici, iscritti nel Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici si sensi del DM 171/2022.

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Domande Frequenti

Leggi subito le domande più frequenti fatte dai nostri corsisti 

  • Chi può essere un preposto?

    Il preposto alla sicurezza è una figura importante per quanto concerne la gestione della sicurezza in aziende grandi e complesse. Si tratta di una figura non obbligatoria, perché il datore di lavoro non è tenuto a nominarne uno, nonostante ciò chi compie una serie di azioni nel campo della sicurezza in azienda, può essere considerato e agire come preposto di fatto.

  • Quali sono i compiti di un preposto?

    Il preposto deve: sovraintendere l’attività lavorativa; garantire che siano eseguite le direttive ricevute; controllare le corretta esecuzione dei compiti parte dei lavoratori; verificare che ogni lavoratore rispetti gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare che ogni persona utilizzi i Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva; esercitare un certo grado di iniziativa nel campo della sicurezza, poiché non essendo una figura obbligatoria può agire senza nomina formale del datore di lavoro.

  • Chi nomina il preposto alla sicurezza?

    Generalmente spetta al datore di lavoro nominare un preposto alla sicurezza, ma l’assegnazione di questo incarico non è obbligatorio per legge, fatta eccezione per alcuni casi specifici.

  • "Entro quale termine deve essere ottemperato l’obbligo di aggiornamento di un preposto che abbia frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025 (vale a dire prima del 19.05.2023)? Nelle disposizioni transitorie viene specificato che il preposto che ha frequentato un corso di formazione da più di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell'Accordo SR dovrà frequentare un aggiornamento entro 12 mesi. Per i preposti con formazione erogata da meno di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell'Accordo SR, come deve essere calcolata la periodicità dell'aggiornamento? La biennalità è immediatamente in vigore (obbligo formativo immediato per la formazione con storicità superiore ai due anni) oppure se trova efficacia il regime transitorio e quindi il termine per effettuare l’aggiornamento è entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore. Come funziona l’aggiornamento per chi ha già fatto il corso nelle seguenti ipotesi: a) prima del 19 maggio 2023? b) a partire dal 19 maggio 2023 e fino al 19 maggio 2025?"

    L’ Accordo SR 59/2025 “stabilisce che ‘sono fatti salvi i percorsi formativi svolti in vigenza dell’Accordo SR 2011, ai quali è riconosciuto credito formativo totale’. Per i preposti che hanno frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo (19 maggio 2025), l’aggiornamento deve essere effettuato entro 12 mesi da tale data. Per i preposti formati da meno di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo si applica la nuova periodicità prevista dall’art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/2008 (ogni 2 anni), calcolata a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo

  • In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo SR del 17/4/2025 CSR/59/2025 è possibile ancora erogare il corso preposti in modalità e-learning?

    L’art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla Legge n. 215/2021, stabilisce che la formazione del preposto deve essere svolta esclusivamente in presenza, per garantire l’efficacia dell’apprendimento e il ruolo di vigilanza sul lavoro. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025 conferma questo principio. La modalità e-learning è espressamente esclusa per i corsi di formazione e aggiornamento dei preposti. Sono ammesse solo due modalità:
    – Presenza fisica
    – Videoconferenza sincrona (VCS), equiparata alla presenza per la parte teorica

  • Quanto previsto dalla parte IV punto 1 dell’Accordo SR 59/2025, relativamente all’esonero delle indicazioni metodologiche nei confronti dei datori di lavoro che organizzano ed erogano autonomamente, all’interno della propria azienda, nei confronti dei propri lavoratori la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, deve intendersi riferita anche ai propri preposti o dirigenti?

    Sì. In quanto per lavoratore ci si deve riferire alla definizione di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, che include anche i preposti e i dirigenti

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