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La sicurezza dei lavoratori è importantissima e lo è ancora di più oggi che si è nel bel mezzo di una pandemia globale. Per questo motivo è utile parlare di valutazione del rischio biologico da Covid-19, così da fare chiarezza e dare delle linee guida ben specifiche ove necessario.
 Il rischio biologico causato dal Coronavirus
Dato che si parla da un anno di Covid-19 è importante approfondire quello che è il rischio biologico causato dal Coronavirus. Un argomento delicato e interessante che deve essere conosciuto da datori di lavoro e dai lavoratori stessi, al fine di garantire il maggior grado di tutela possibile della loro sicurezza.
 Il Covid-19 ha reso questo argomento di più stringente attualità, poiché l’incolumità dei lavoratori è messa seriamente a repentaglio dalla possibilità di un contagio. Ecco, quindi, che alla luce dell’emergenza da Coronavirus è utile fare il punto su come è cambiata la valutazione del rischio biologico.
 In questo articolo approfondiremo quello che è il rischio biologico causato dal Coronavirus
 A grandi linee è possibile dire che tutte le aziende, oggi come oggi, sono obbligate a valutare il rischio biologico virale da Covid-19 proteggendo i propri lavoratori tramite consegna dei DPI necessari. Oltre al rischio professionale, sempre presente quando si lavora in azienda e in particolare in alcune tipologie di attività, si aggiunge quello connesso all’infezione virale che sta tenendo sotto scacco tutto il mondo.
 Pertanto è necessario approfondire alla luce di quanto detto.
 Ma cosa si intende per rischio biologico? Nello specifico si sta parlando di un rischio che si corre nel momento in cui, nel corso della propria attività professionale, si viene esposti a determinati agenti biologici.
 Possiamo trovare conforto nell’art. 267 D. Lgs 81/2008 che ci dice cos’è un agente biologico. Si tratta di un microrganismo che è in grado di causare allergie, infezioni o intossicazioni nell’uomo.
 La classificazione degli agenti biologici in 4 gruppi
La classificazione degli agenti biologici è contenuta in uno specifico allegato del suddetto decreto. Sarà importante conoscerla così da individuare le varie classi di agenti biologici in base alla loro pericolosità e non solo.
 Per la classificazione sono stati presi in considerazione diversi parametri, tra cui la capacità di fare insorgere una malattia vera e propria dopo l’infezione. Non solo. Si cerca anche di calcolare quando un agente sia infettivo e quanto sia trasmissibile. Infine si parla anche di neutralizzabilità così da capire in che modo curare o fare profilassi.
 Conoscere la classificazione degli agenti biologici è utile per individuare le varie classi di pericolosità
 Ecco i 4 gruppi di agenti biologici.
 Gruppo 1: agenti biologici con scarse possibilità di causare malattie nell’uomo
 Gruppo 2: agenti biologici che possono causare malattie negli uomini ed essere un pericolo per i lavoratori. Tuttavia si tratta di agenti che hanno poca probabilità di propagarsi nella comunità e per i quali esistono misure profilattiche e terapeutiche efficaci.
 Gruppo 3: agenti biologici in grado di causare malattie gravi nell’uomoe che possono propagarsi nella comunità anche se ci sono efficaci misure profilattiche e terapeutiche. Gruppo 4: agenti biologici che possono provocare gravi malattie e che sono un grave pericolo per il lavoratori perché c’è un elevato rischio di propagazione della comunità. Non sono disponibili efficaci misure terapeutiche e profilattiche.
 Cosa dice la Direttiva Europea sul Rischio Covid-19
La pandemia ha cambiato le carte in tavola ed è stato necessario non solo inquadrare il Covid-19 in uno dei gruppi di cui sopra, ma anche integrare la normativa vigente in materia di rischio biologico.
 Oggi, infatti, si parla anche di rischio Covid-19 ed è importante andare a capire cos’è cambiato nella direttiva europea.
 La Commissione Europea ha integrato il tutto con la direttiva 739/2020 che fa menzione del problema SARS COV-2.
 Il virus è stato assimilato a SARS e MERS e, alla luce di quelle che sono le caratteristiche dello stesso e il suo livello di trasmissione e contagiosità, è stata resa nota l’urgenza di inserire il SARS COV-2 tra i fattori di rischio biologico.
 Vista la pericolosità del virus è necessario adottare tutte le misure di sicurezza richieste
 In questo modo, andando a integrare quello che è già contenuto all’interno dell’allegato III della direttiva 2000/54/CE, si cerca di tutelare quanto più possibile la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.
 Il rischio maggiore è stato individuato soprattutto per i lavoratori più anziani e per quelli con patologie gravi o croniche.
 Per questo motivo il virus è stato inserito nel gruppo di rischio 3 ed è necessario adottare, quindi, tutte le misure che vengono riservate agli agenti di questo gruppo.
 Ogni datore di lavoro ha, quindi, l’obbligo di prendere le dovute precauzioni anche per il Covid-19 oltre che per tutti gli altri fattori di rischio.
 Il recepimento e l’attuazione in Italia
Dopo la normativa europea è utile capire quelle che sono le norme in Italia per il contenimento del contagio da Covid-19.
 Diamo un’occhiata alle norme italiane per prevenire il contagio da Covid-19
 Per avere un quadro completo si deve partire dalla Circolare del Ministero della Salute n. 3190, del 3 Febbraio 2020. Al suo interno sono contenute delle indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico.
 Ed è proprio in questo testo che per la prima volta anche del nostro paese si parla di specifiche misure prese per cercare di contenere la diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.
 Da qui i consigli che tutti conosciamo, ossia lavarsi le mani in maniera accurata e frequente, prestare attenzione alla pulizia delle superfici, stare lontani da soggetti con sintomi influenzali.
 Ricordiamo che alla pubblicazione di questa circolare non vi erano ancora casi di soggetti affetti da Covid-19 in Italia. Sarà necessario attendere ancora 20 giorni per una nuova Circolare del Ministero della Salute n° 5443, che ha come titolo COVID-19, nuove indicazioni e chiarimenti.
 In quest’occasione i primi casi sono già emersi ed è per questo che si inizia a parlare anche di pulizia degli ambienti non sanitari. Non solo. Per la prima volta emerge la raccomandazione a utilizzare i DPI e, nello specifico, le mascherine FFP2 o FFP3, i guanti monouso, i camici monouso e altri dispositivi da smaltire poi come materiale potenzialmente infetto.
 Non solo. Ogni azienda è stata spinta a chiedere al proprio medico competente l’emanazione di una serie di disposizioni il cui obiettivo è quello di minimizzare il rischio di contagio. Per farlo vanno seguite alla lettera quelle che sono le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie.
 Il contenimento del virus è possibile anche attraverso l’utilizzo di mascherine, guanti, camici ed altri dispositivi
 L’aggiornamento della valutazione del rischio
Come si nota, la valutazione del rischio si è evoluta con l’entrata in scena di un virus tanto pericoloso quanto letale come il Covid-19. Alla luce di quanto detto, quindi, le normative sono state integrate sia a livello comunitario che a livello nazionale e al momento la valutazione del rischio biologico tiene in conto anche la presenza di questo virus e quelle che sono le sue conseguenze.
 Questo significa nuovi obblighi per i datori di lavoro, che dovranno prendere in considerazione anche questi rischi e comportarsi di conseguenza con un occhio attento a tutta quella che è la normativa in materia.
   I rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori
Quello che sappiamo del Covid-19 è che si tratta di un virus che colpisce le vie respiratorie e i polmoni in particolar modo. Chi viene contagiato può essere asintomatico o paucisintomatico, ma può anche sviluppare la malattia in maniera più severa. Questo accade soprattutto quando si tratta di persone con comorbilità o con un’età più avanzata. In questi casi vi è finanche la possibilità di essere ricoverati in terapia intensiva per insufficienza respiratoria e arrivare alla morte nei casi più nefasti.
 Un grande rischio, quindi, che si fa sempre più forte negli ambienti di lavoro. Qui è necessario contenere le possibilità di contagio, facendo attenzione tanto ai dispositivi di protezione personale quanto alla pulizia e sanificazione delle superfici e dell’ambiente di lavoro.
 Questo significa che per il datore di lavoro ci sono maggiori obblighi che devono essere conosciuti a tutto tondo.
 Rischio Biologico deliberato, potenziale e occasionale: le differenze
Dobbiamo distinguere il rischio biologico deliberato, potenziale e occasionale. Le differenze ci vengono chiarite nel D. Lgs. n. 81/2008 – Art. 266- 1.
 Nel decreto in questione viene indicato il datore di lavoro come il responsabile che deve andare a valutare i rischi per i suoi dipendenti che derivano dall’esposizione agli agenti biologici.
 Il datore di lavoro è responsabile della valutazione dei rischi per i suoi dipendenti
 Entrando nel dettaglio, si parla di rischio biologico deliberato quando gli agenti vengono introdotti, o comunque sono presenti, in maniera deliberata nell’ambito del ciclo produttivo. Si parla, poi, di rischio potenziale e di rischio occasionale.
 La differenza, quindi, è data dal fatto che si tratti di una immissione deliberata o meno degli agenti nel ciclo produttivo. Il datore di lavoro dovrà quindi valutare e porre in atto tutte le misure necessarie per limitare i rischi dovuti dall’esposizione agli agenti patogeni.
 I nuovi obblighi per il datore di lavoro e l’aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
Si deve ricordare che come stabilito in maniera chiara in caso di epidemia il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) andando così ad applicare delle stringenti misure di protezione e prevenzione. Non solo. In collaborazione con il medico competente dovrà informare e istruire i lavoratori, prendendo tutte le necessarie misure e fornendo tutti i necessari strumenti per la protezione e prevenzione.
 Si deve ricordare come si calcola il rischio biologico:
 - Si identificano le sorgenti di pericolo e quelli che sono i rischi
- Si calcola il Rischio Iniziale
- Si passa alla fase di normalizzazione dell’indice di rischio su un’unica scala [1÷16]
- Si programmano gli interventi necessari alla luce della normativa vigente in materia e di quelle che sono le attuali integrazioni
- Si calcola il Rischio Residuo
Ma quali sono i nuovi obblighi per il datore di lavoro? Sarà necessario individuare e adottare quelle che sono le misure di prevenzione universali, ossia valide in qualsiasi situazione, e poi si deve entrare nel merito del rischio legato al Covid-19.
 Questo significa che il datore di lavoro deve garantire delle perfette condizioni di igiene degli ambienti lavorativi che andranno non solo puliti ma anche igienizzati.
 Il fine ultimo è quello di minimizzare il rischio di contagio. Inoltre, il datore ha l’obbligo di verificare che tutte le misure di prevenzione che sono contenute nel DVR siano conformi a quanto previsto dalla normativa e dalle indicazioni scientifiche.
 Alla luce della situazione pandemica, quindi, dovrà provvedere a informare, formare e a spingere i lavoratori a seguire le regole, a utilizzare i DPI e a organizzare il lavoro in maniera tale da tenere quanto più lontano possibile il contagio.
 Il fine ultimo deve essere la salvaguardia della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle che sono le categorie più esposte.
   I 4 livelli di rischio Covid-19 per gli operatori
L’attuale normativa ha individuato 4 livelli di rischio Covid-19.
 Il rischio di contagio viene classificato in base a esposizione, prossimità e aggregazione.
 Quando si parla di esposizione si parla di probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nell’ambito delle attività lavorative. Quando si parla di prossimità si parla di caratteristiche intrinseche delle attività lavorative che non permettono il distanziamento sociale. Quando si parla di aggregazione, invece, si prende in considerazione la tipologia di lavoro che si svolge, valutando se venga previsto o meno il contatto con altri soggetti.
 In base a questi dettagli si valutano i 4 livelli di rischio che possono essere basso, medio-basso, medio-alto, alto. Per ogni livello di rischio ci sono delle regole da rispettare al fine di minimizzare i rischi.
 La formazione per il rischio biologico da Covid-19
Alla luce di quanto detto si capisce che la formazione è fondamentale sia per il datore di lavoro, che si troverà ad avere nuovi obblighi e nuove decisioni da prendere, ma anche per i dipendenti. Questi ultimi dovranno essere costantemente formati in materia e dovranno prendere coscienza di quelli che sono i rischi connessi al contagio.
 Un suggerimento è quello di seguire il corso online Alteredu sul rischio biologico che permette di avere tutte le giuste informazioni per gestire una situazione importante come quella che è connessa al Covid-19.
 Avere la giusta formazione, come detto, permette di minimizzare i rischi e di sapere in che modo comportarsi in caso di contatto con positivi.