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Il RLS è una persona eletta o nominata per rappresentare i lavoratori nelle questioni che riguardano gli aspetti della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

 

All’interno di questo articolo vediamo nel dettaglio chi è il RLS, quali sono i suoi compiti, che formazione è necessaria e come funziona la sua nomina in azienda.

 

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?

Il R.L.S. è una persona (ovvero una serie di persone) che viene eletta o nominata per rappresentare i lavoratori a riguardo degli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro, in base a quanto stabilito negli artt. 37, 47, 50 del D.Lgs. 81/2008.

 

In questa veste, l’RLS ha il potere di:

 
  • Controllare il rispetto delle norme di sicurezza e di igiene sul posto di lavoro; 
  • Fare proposte e suggerimenti al datore di lavoro sulle misure da adottare per migliorare la sicurezza e la salute sul posto di lavoro; 
  • Partecipare a iniziative di sensibilizzazione dei lavoratori sui temi della sicurezza e della salute; 
  • Collaborare con le autorità competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
  

I vari tipi di RLS

Il Decreto Legislativo 81/2008 introduce una distinzione sconosciuta nel quadro normativo precedente e trasforma il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da un’unica figura a un organismo differenziato a seconda del contesto in cui è chiamato a svolgere le sue funzioni. 

 

Infatti, il legislatore stabilisce che il RLS può essere istituito a livello territoriale o di settore, a livello aziendale o di sito produttivo (art. 47 D.Lgs. 81/2008) e disciplina queste figure in modo separato. 

 

Si tratta in sostanza di un ampliamento della figura del rappresentante che, di conseguenza, acquisisce un maggiore potere di intervento, soprattutto se si considerano i vari livelli a cui tale intervento può ora estendersi.

 
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Il R.L.S. è una persona che viene eletta o nominata per rappresentare i lavoratori a riguardo degli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura fondamentale per garantire che un’azienda rispetti le norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

Secondo il Decreto Legislativo 81/2008, il rappresentante deve essere eletto o nominato in tutte le aziende e unità produttive. In caso di una sua mancata elezione o nomina, le funzioni del rappresentante saranno svolte dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo. 

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il compito di garantire il rispetto delle norme di salute e sicurezza, di indagare su incidenti e inconvenienti e di ispezionare le aree di lavoro. 

 

Svolge inoltre un ruolo importante nella formazione dei lavoratori sui rischi e sulle procedure di salute e sicurezza. Per essere efficace, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve, inoltre, avere una buona conoscenza della legislazione relativa al suo ruolo.

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è una figura che, sebbene già prevista dal D.Lgs. 626/1994 (art. 18 co. 2), all’inizio era poco utilizzata. 

 

A questa figura vengono attribuiti gli stessi compiti e le stesse prerogative del RLS, da esercitarsi però con riferimento a più aziende o unità produttive dello stesso territorio o dello stesso settore, nelle quali non sia stato eletto o designato interamente dai lavoratori il RLS (art. 48 co. 1).

 

Il rappresentante territoriale viene eletto o nominato secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali, interconfederali o di settore stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in loro assenza, tramite decreto ministeriale. 

 

Tuttavia, il legislatore ha previsto alcune regole particolari relative a questa figura. In primo luogo, il ruolo di RLST è incompatibile con qualsiasi altra funzione sindacale operativa

 

In secondo luogo, il nome del rappresentante territoriale deve essere comunicato alle aziende dall’organismo paritetico o dal Fondo competente. Infine, l’accesso ai luoghi di lavoro è regolato dalla contrattazione collettiva o da un accordo tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori (art. 50).

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSP)

L’ulteriore nuova forma di RLS, definita come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo RLSP, costituisce la tipizzazione di una figura già presente in alcuni siti produttivi caratterizzati da peculiari problematiche legate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ivi impiegati. L’articolo 49 del D.Lgs. 81/2008 prevede infatti che tale figura debba essere individuata nell’ambito di specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più imprese o cantieri. 

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è presente in: 

 
  • Porti che sono sede di autorità portuali o marittime; 
  • Centri di trasporto intermodale; 
  • Acciaierie; 
  • Cantieri con almeno 30.000 giornate-uomo (cioè la dimensione presunta dei cantieri calcolata attraverso la somma delle giornate lavorative di tutti i lavoratori – anche autonomi – previsti per la realizzazione del progetto); 
  • Centrali termoelettriche con una capacità produttiva superiore a 300 MW; 
  • Centrali idroelettriche con un bacino superiore a 1 km quadrato e un’altezza della diga superiore a 100 m; 
  • Siti di produzione di petrolchimici. 
 

La particolarità di questi contesti risiede nel fatto che diversi datori di lavoro lavorano fianco a fianco e ognuno è autonomo rispetto alle questioni di sicurezza nella propria area. 

 

Il delegato alla sicurezza rappresenta tutti i lavoratori presenti in cantiere nei confronti dei vari datori di lavoro e, nello specifico, deve possedere qualifiche e preparazione adeguate allo svolgimento dei suoi compiti. Egli:

 
  • Controlla il rispetto del D.Lgs. 81/2008 e dei successivi provvedimenti attuativi nonché delle altre disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  • Riceve le denunce di infortuni, malattie professionali ed eventi pericolosi che si verificano nel luogo di lavoro interessato; 
  • Può intervenire in merito agli aspetti organizzativi relativi alla sicurezza che rientrano nella responsabilità diretta dei datori di lavoro o dei loro rappresentanti per le persone; 
  • Esprime pareri sulle valutazioni dei rischi fornite dai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.
 

Le differenze tra RLS, RLST, RLSSP

Come si può evincere dai paragrafi precedenti, le figure di RLS, RLST e RLSSP hanno tutte la stessa funzione generale, ossia di rappresentare i lavoratori per quanto riguarda le tematiche di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Tuttavia, la principale differenza sta nell’ambito in cui vengono esercitate le attività e sul numero di aziende seguite.

 

Un RLS è nominato direttamente dai dipendenti di un’azienda e rappresenta solamente i dipendenti dell’organizzazione stessa che lo ha eletto. Nel caso in cui i dipendenti non eleggano un proprio RLS, il datore di lavoro deve chiedere l’assegnazione di un RLST.

 

In caso di siti di produzione e cantieri specifici, data la natura particolare dell’attività svolta dal complesso, è necessario nominare un RLSSP specializzato nell’ambito in cui opera la relativa azienda.

 
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Un RLS è nominato direttamente dai dipendenti di un’azienda e rappresenta solamente i dipendenti dell’organizzazione stessa che lo ha eletto

I Compiti del RLS: Cosa Fa e di Cosa si Occupa

La figura del RLS esercita una serie di funzioni definite principalmente attraverso quattro azioni di base. L’azione cognitiva si riferisce alla raccolta e alla diffusione di informazioni e alla formazione, mentre l’azione consultiva comprende attività come la consultazione preventiva. 

 

I rappresentanti RLS svolgono inoltre un ruolo attivo nelle riunioni e nelle varie fasi della prevenzione. Infine, l’RLS ha l’autorità di fare proposte e iniziative relative alle attività di prevenzione. 

 

Attraverso queste quattro azioni principali, il RLS opera per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in azienda.

  

Elezione RLS: Nomina e Procedura

Vediamo ora nel dettaglio come funziona il processo di nomina ed elezione del ruolo di RLS.

 

Quando avviene la nomina e chi elegge il RLS

L’RLS è una figura eletta dai lavoratori e non nominata dal datore di lavoro stesso. Nelle aziende fino a 15 dipendenti, il RLS viene nominato internamente dai lavoratori, mentre in quelle con più di 15 dipendenti viene eletto tra i rappresentanti sindacali. 

 

Gli RLS hanno il compito di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la direzione per quanto riguarda le questioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Possono anche essere coinvolti nella formazione in materia di salute e sicurezza dei nuovi dipendenti. 

 

Il ruolo del RLS è, quindi, importante per garantire che i lavoratori abbiano voce in capitolo nelle decisioni che riguardano la loro salute e sicurezza.

 

Quanto dura la carica di un RLS?

Il RLS non deve essere eletto ogni anno, ma la durata del suo mandato è determinata dalla contrattazione collettiva e generalmente è di 3 anni. 

 

Le ragioni di questa scelta sono molteplici, ma la più comune è che in questo modo si ottiene una rappresentazione più stabile, che può concentrarsi su obiettivi a lungo termine.

 

La nomina del RLS è sempre obbligatoria?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura professionale prevista dalla legge in tutte le aziende o unità produttive che comprendono almeno un dipendente. 

 

La nomina del RLS è obbligatoria, in quanto è un diritto dei lavoratori potersi rivolgere a questa figura professionale.

 

Come avviene l’elezione del RLS

La procedura per l’elezione del RLS in azienda è la seguente: 

 
  1. Individuare i possibili candidati comunicando (ad esempio, in bacheca) la necessità di nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
  2. Affiggere un avviso in bacheca con i nomi dei candidati. 
  3. I lavoratori possono scrivere il nome di un candidato su schede speciali e inserirle in un apposito raccoglitore (ad esempio, una scatola chiusa). 
  4. Quando tutti i lavoratori hanno votato, leggere i risultati e poi individuare il nome scelto dalla maggioranza dei lavoratori; 
  5. Comunicare il nome all’INAIL, come previsto dall’articolo 18 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo. 
  6. Infine, si dovrà effettuare la formazione obbligatoria del RLS di 32 ore.
 

Cosa succede se non viene eletto un RLS?

I lavoratori che non hanno eletto un RLS al proprio interno devono comunicarlo al proprio datore di lavoro (DL). 

 

Il DL ha quindi il compito di avvisare l’organismo paritetico e, una volta che l’organismo paritetico gli ha comunicato il nome del RLS territoriale, il DL versa nell’apposito fondo istituito presso l’INAIL un importo corrispondente a 2 ore lavorative annue per ogni dipendente presente all’interno dell’azienda.

 

Responsabilità del Datore di Lavoro ed RLS

Analizziamo ora più nel dettaglio quali sono le responsabilità del datore di lavoro nei confronti della figura del RLS.

 

Quali sono i rischi per il datore di lavoro che non nomina un RLS?

La normativa prevede che il datore di lavoro sia sanzionabile solamente se non chiede (per iscritto e fornendo prove) ai lavoratori di comunicargli il nome del loro rappresentante

 

Se questa richiesta viene effettuata correttamente, ma i lavoratori non procedono all’elezione, l’azienda dovrà versare in un fondo speciale un importo pari a 2 ore di retribuzione per ogni lavoratore all’anno. Allo stesso tempo, l’INAIL assegnerà un RLST – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. 

 

Nel caso in cui venga eletto l’RLS, invece, il datore di lavoro, oltre a provvedere alla formazione, dovrà comunicare all’INAIL il suo nominativo attraverso una procedura online. 

 

Tuttavia, è bene sottolineare che non è prevista alcuna sanzione a carico del datore di lavoro in caso di assenza del RLS.

 

Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di mancata elezione del RLS?

In caso di mancata elezione del RLS da parte dei lavoratori, il DL è tenuto a comunicare all’INAIL tale decisione il quale provvederà ad assegnare all’azienda un RLST. A quel punto, il datore di lavoro sarà tenuto a versare  in un fondo speciale un importo pari a 2 ore di retribuzione per ogni lavoratore all’anno

 

Quanti RLS sono necessari in azienda?

In base all’art. 47, comma 7, del D.Lgs. 81/2008, il numero minimo di RLS da nominare è di:

 
  • 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
  • 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  • 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Aziende per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
 
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In caso di mancata elezione del RLS da parte dei lavoratori, il DL è tenuto a comunicare all’INAIL tale decisione il quale provvederà ad assegnare all’azienda un RLST

La Formazione del RLS

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 stabilisce che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) devono ricevere una formazione specifica e adeguata in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

 

Il corso di formazione per RLS deve avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. 

 

L’articolo 37 del decreto stabilisce che gli RLS devono ricevere questa formazione affinché siano in grado di svolgere efficacemente i loro compiti sul luogo di lavoro. 

 

Per essere efficaci nel loro ruolo, è essenziale che gli RLS ricevano una formazione completa su tutti gli aspetti della sicurezza e della salute. Questa formazione li metterà in grado di identificare i rischi potenziali sul luogo di lavoro e di attuare le misure adeguate per proteggere i lavoratori da tali rischi.

 

I requisiti del RLS

Oltre a superare il corso di formazione di 32 ore, ricordiamo che, ai fini della nomina, non può essere nominato RLS chi già ricopre il ruolo di RSPP a causa dell’incompatibilità tra i due ruoli.

 

Che corso seguire per diventare RLS

I contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, fatti salvi i seguenti contenuti minimi: 

 
  • Principi giuridici comunitari e nazionali; 
  • Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
  • Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; 
  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
  • Valutazione dei rischi; Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
  • Aspetti normativi delle attività di rappresentanza dei lavoratori; 
  • Nozioni di tecniche di comunicazione. 
 

Le lezioni teoriche in aula devono essere alternate a casi di studio, best practice, esperienze nazionali, momenti interattivi. La presenza durante tutte le ore di formazione è necessaria per ottenere l’attestato di partecipazione.

  

L’articolo 37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 impone, inoltre, l’obbligo di aggiornamento periodico su base annuale della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), avendo come riferimento la data di rilascio dell’attestato di formazione del corso iniziale di 32 ore.

 

L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 rimanda alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le aziende che occupano da 15 a 50 lavoratori e in 8 ore annue per le aziende che occupano più di 50 lavoratori. Oltre ai corsi di aggiornamento, ogni tre anni è richiesto anche di seguire uno specifico corso aggiuntivo della durata di almeno 24 ore.

   

È possibile anche seguire dei corsi di aggiornamento RLS che si concentrano maggiormente su determinati aspetti che possono risultare maggiormente più utili quando si ricopre tale carica in una determinata azienda. Ne sono un esempio: l’aggiornamento RSPP ASPP RLS Sicurezza Nuove Tecnologie, il Corso di Aggiornamento RSPP, ASPP e RLS su Sani Stili di Vita e il Corso Online Aggiornamento 231.

 

La Normativa

Dopo aver approfondito la tematica della formazione per la figura RLS, analizziamo qual è stata l’evoluzione della normativa riguardo questa tematica.

 

Cosa Dice il Codice Civile

La legislatura del 1942 ha stabilito l’obbligo per i datori di lavoro di proteggere i propri dipendenti da tutti i rischi associati all’ambiente di lavoro

 

Questo dovere deve essere adempiuto fornendo tutte le misure necessarie al fine di rendere l’ambiente di lavoro compatibile con la protezione dell’integrità fisica e della personalità morale di tutti i lavoratori.

 

L’articolo 2087 del Codice Civile impone ai datori di lavoro di adottare tutte le misure idonee a tutelare l’incolumità fisica dei lavoratori, in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica. Di conseguenza, al fine di dare concreta attuazione al dovere del datore di lavoro ora riportato, il legislatore ha progettato una legislazione preventiva, volta a disciplinare organicamente le modalità di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. 

 

La legislazione è stata concepita per prevenire gli infortuni e le malattie identificando ed eliminando i rischi presenti sul luogo di lavoro e fornendo informazioni, oltre che formazione, ai lavoratori su come svolgere le loro mansioni in piena sicurezza. 

 

Lo Statuto dei Lavoratori e il RLS

Prendendo atto della debolezza della tutela delle condizioni di lavoro così delineata, lo Statuto dei Lavoratori introdusse, con l’articolo 9, una specificazione del diritto del lavoratore alla tutela della propria salute e integrità fisica, destinata a diventare il primo nucleo attorno al quale la legislazione successiva avrebbe costruito il suddetto modello partecipativo: infatti, per la prima volta, i lavoratori, intesi come collettività e non come individui, potevano partecipare attivamente alla struttura di prevenzione e protezione della propria salute e sicurezza.

 

Infatti, la norma citata stabilisce il diritto dei lavoratori di controllare, attraverso le loro rappresentanze, l’applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché la prerogativa – già prevista dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 626/94 – di partecipare attivamente alla struttura di prevenzione e protezione della propria salute e sicurezza. 

 

Inoltre, l’articolo 9 bis introduce una serie di ulteriori disposizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro. Tra queste, vale la pena menzionare i casi in cui non esistono rischi specifici derivanti da particolari condizioni di lavoro: in questi casi – secondo quanto specificato al punto d) – “il datore di lavoro si impegna a valutare i rischi sul lavoro attraverso adeguati strumenti di identificazione dei pericoli, al fine di intraprendere azioni preventive”.

 

Il D.Lgs. 626/1994

La Repubblica Italiana, in attuazione di una serie di direttive dell’Unione Europea sulla tutela dei lavoratori, ha emanato il Decreto Legislativo 626/1994. Questo decreto rende più concreto l’obbligo di protezione e sicurezza già genericamente previsto per il datore di lavoro attraverso l’articolo 2087 del Codice Civile. 

 

Il decreto ha stabilito l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, che rappresenta la prima fase operativa del processo di prevenzione. L’azienda è tenuta ad analizzare i rischi presenti all’interno della propria organizzazione e a valutare l’adeguatezza delle misure preventive adottate oppure da adottare. 

 

L’analisi dei rischi deve essere finalizzata all’individuazione di quelli che possono causare danni a persone, attrezzature, impianti e ambiente e alla valutazione della loro probabilità di accadimento e gravità. Questa analisi sistematica e periodica consente di elaborare un piano d’azione per il contrasto e la riduzione dei rischi, con riferimento alle misure tecnico-organizzative e alla formazione del personale.

 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, che è quello che interessa in questa sede, il Decreto Legislativo 626/1994 ha sancito l’esistenza e, soprattutto, l’obbligatorietà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinandone espressamente l’elezione, i poteri e i doveri, dando così ai lavoratori una nuova modalità di esercizio del diritto alla salute, data la possibilità di scegliere una figura che li rappresenti direttamente (cioè, senza la mediazione degli organismi sindacali) nei diritti e nella tutela della sicurezza.

 

In particolare, all’articolo 18, la normativa prevede che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I rappresentanti sono eletti a scrutinio segreto tra i lavoratori stessi e durano in carica tre anni. 

 

Se un dipendente eletto rappresentante per la sicurezza lascia l’azienda durante il suo mandato, viene eletto un nuovo rappresentante che lo sostituisce per il resto del periodo rimanente. 

 

Inoltre, i dipendenti che ricoprono il ruolo di rappresentante per la sicurezza non possono essere licenziati per motivi legati alla loro attività di RLS.

 

La norma in questione, pur demandando alla contrattazione collettiva la definizione del numero dei rappresentanti nelle aziende e le modalità della loro elezione, ha stabilito il numero minimo e le modalità ordinarie della loro elezione, distinguendo a seconda delle dimensioni dell’azienda e dell’unità produttiva. 

 

Nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori tra i lavoratori stessi e può essere individuato anche per più aziende operanti nella stessa area territoriale o settore produttivo e nell’ambito delle rappresentanze sindacali. 

 

Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, invece, il rappresentante è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda. 

 

Va notato che questa distinzione tra le aziende fino a 15 dipendenti e quelle con più di 15 dipendenti ha lo scopo di garantire che, nei casi in cui non sia prevista una rappresentanza sindacale in una determinata azienda, ci sia ancora spazio per l’elezione diretta dei rappresentanti da parte dei lavoratori stessi. Ciò è coerente con il principio generale secondo cui la contrattazione collettiva dovrebbe essere incoraggiata come strumento di tutela degli interessi dei lavoratori.

 

FAQ sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Vediamo, infine, alcune domande frequenti che vengono poste in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

Il RLS può essere esterno?

L’RLS può essere interno o esterno e viene nominato o confermato ogni tre anni. In caso di mancata elezione da parte dei lavoratori, il datore di lavoro può rivolgersi ai sindacati al fine di farsi assegnare un RLS territoriale.

 

Qual è la durata di un corso di RLS?

Per essere efficace, l’RLS deve avere una buona conoscenza dei rischi specifici presenti in azienda e delle misure da mettere in atto per mitigarli. Per questo motivo, il corso di formazione per RLS deve avere una durata di almeno 32 ore, di cui 12 ore sui rischi specifici presenti nell’attuale organizzazione e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.

 

Il RLS può partecipare ai corsi in modalità e-learning?

L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 è stato un accordo tra il Governo e le Regioni italiane che ha specificato una serie di condizioni, una delle quali è che la formazione di base per gli RLS non può essere svolta in modalità e-learning, ma deve essere svolta solo con formazione in presenza. La modalità e-learning è da considerarsi valida solo se espressamente prevista dalla contrattazione collettiva. 

 

Questa disposizione è stata introdotta per garantire che tutti i lavoratori ricevano la migliore formazione possibile al fine di proteggere la salute e sicurezza nel loro luogo di lavoro.

 

Il RLS deve effettuare un corso di aggiornamento?  

L’aggiornamento RLS deve essere effettuato annualmente, come stabilito dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), prendendo come riferimento la data di rilascio dell’attestato di formazione del corso RLS iniziale di 32 ore. 

 

L’RLS è quindi obbligato a ripetere il corso di aggiornamento ogni anno, a meno che non abbia già frequentato un aggiornamento annuale ai sensi dell’articolo 34, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 81/08.


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