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compiti preposto sicurezza

Cosa trovi in questo articolo

Il preposto alla sicurezza è una figura professionale che ha il compito di sovraintendere le attività lavorative, garantire che vengano messe in atto le direttive del dirigente o del datore di lavoro e controllare che le direttive vengano eseguite correttamente dai lavoratori. Il compito di questa figura è stato definito dalla legge 251 del 2021 che ha apportato una serie di modifiche al D.lgs 81 del 2008. 

 

Ha un ruolo di responsabilità in quanto deve garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per tale ragione è tenuto a frequentare un apposito corso di formazione per acquisire le capacità e le competenze necessarie per assumere un potere di iniziativa a norma dell’articolo 37 del D.lgs. 81/2008. 

 

L’articolo 19 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che il preposto ha l’obbligo di sovrintendere e vigilare i lavoratori, l’uso dei dispositivi di protezione e le disposizioni aziendali. Deve verificare che solo i lavoratori formati e informati possano accedere a determinati lavori. Ha il compito di informare il lavoratore sui rischi ai quali è esposto, deve segnalare eventuali rischi ed eventualmente disporre l’interruzione delle attività.

 

Per poter svolgere il proprio ruolo il preposto alla sicurezza deve essere nominato dal datore di lavoro. La nomina deve contenere le generalità del proposto, i compiti che gli vengono assegnati, la data, l’ora e la firma del soggetto incaricato. 

 

Chi è il Preposto alla Sicurezza sul Lavoro?

Il preposto alla sicurezza sul lavoro è una figura che affianca il datore di lavoro nel controllo costante durante tutte le fasi del lavoro. L’articolo 19 del Testo Unico della sicurezza del lavoro sancisce che il preposto è una figura operativa che sovrintende l’attività lavorativa, garantisce che vengano messe in atto tutte le direttive ricevute dal datore di lavoro e controlla che i lavoratori le eseguano correttamente. 

 

In caso di aziende medio-grandi il datore di lavoro può scegliere più preposti alla sicurezza ed individuarli come capi-squadra, capi-officina, capi- reparto. Il preposto è tenuto ad una formazione aggiuntiva rispetto agli altri lavoratori e pertanto deve frequentare dei corsi di formazione che possono essere anche corsi online della durata minima di 8 ore con aggiornamento quinquennale di 6 ore.

 
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Il preposto alla sicurezza sul lavoro è una figura che affianca il datore di lavoro nel controllo costante durante tutte le fasi del lavoro

Il ruolo del Preposto alla Sicurezza

L’articolo 19 del Testo Unico della sicurezza sul lavoro e successive modifiche sancisce che il preposto è una figura operativa scelta dal datore di lavoro per sovrintendere, garantire e controllare i lavoratori durante tutte le fasi operative. Il preposto ha un ruolo di potere acquisito all’interno di un’azienda nel senso che pur essendo un lavoratore ha il compito di stimolare e controllare gli altri dipendenti al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali, rispettando tutte le norme per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

 

Il ruolo del preposto è dunque un modello di comportamento che deve essere seguito dai superiori, dai dipendenti e dai rappresentanti sindacali. Il suo compito è quello di trovare un equilibrio tra la necessità di raggiungere l’obiettivo di produzione e quello di tutelare la salute psico-fisica del personale. Il preposto deve pertanto essere in grado di tenere conto di tutte le risorse e di tutti i comportamenti che riducono i tempi di produzione senza però mettere a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

 

Il caso del “Preposto di Fatto”

Il D.lgs. 81/2008 stabilisce che il preposto è la persona che in base alle competenze professionali ed all’incarico conferitogli dal datore di lavoro ha il compito di sovrintendere l’attività lavorativa, garantire l’attivazione delle direttive e controllare l’esecuzione corretta da parte dei lavoratori. 

 

Il preposto è generalmente nominato dal datore di lavoro e pertanto definito preposto di diritto o formale. Nel caso in cui non ci sia alcuna nomina da parte del datore di lavoro si parla di preposto di fatto.Il preposto di fatto è dunque una persona che pur non avendo ricevuto alcun incarico formale da parte del datore di lavoro svolge comunque tutti i poteri tipici del preposto e ne assume tutte le responsabilità. 

 

La differenza tra preposto di diritto e preposto di fatto consiste nel fatto che quello di fatto non ha ricevuto una formazione adeguata e di conseguenza non è in grado a sua volta di informare e formare i lavoratori. Ciò comporta un rischio non solo per i lavoratori ma anche per sé stesso, viste le responsabilità che ha nei confronti dei lavoratori per qualsiasi cosa riguardi la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. 

 

La legge 215 del 2021 ha introdotto l’obbligo di individuare il preposto da parte del datore di lavoro al fine di non lasciare la vigilanza a preposti di fatto non formati e con lo scopo di prevenire e ridurre il numero di incidenti ed infortuni sul posto di lavoro. 

 

I Compiti e gli Obblighi del Preposto alla Sicurezza

Il preposto alla sicurezza è una figura che in ambito lavorativo svolge la funzione di capo. I suoi compiti e i suoi obblighi sono definiti dall’articolo 19 del D.lgs. 81 del 2008. I compiti del preposto sono tre e nello specifico si tratta di sovrintendere su tutto ciò che concerne le disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza, verificare che tutti i lavoratori siano stati adeguatamente informati sui rischi cui possono andare incontro e controllare che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza e utilizzati tutti i dispositivi di protezione. 

 

Il preposto alla sicurezza ha anche degli obblighi da rispettare. Innanzitutto per poter svolgere la sua funzione è tenuto a frequentare un corso di formazione della durata di 8 ore al termine del quale deve superare un test di apprendimento. Per poter continuare la sua funzione è necessario frequentare ogni 5 anni un corso di aggiornamento della durata di 6 ore. 

 

Rientra tra gli obblighi del preposto richiedere che vengano osservate tutte le misure di sicurezza e in caso di emergenza far sì che i lavoratori abbandonino tempestivamente la zona pericolosa.. Deve astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere le loro attività in caso di persistenza di rischio o pericolo. E’ suo obbligo segnalare la situazione di rischio e interrompere momentaneamente le attività 

 

Segnalazione dell’attività svolta al datore di lavoro

L’articolo 19 comma 1 lettera f del D.lgs. 81/2008 sancisce che è obbligo del preposto segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia il malfunzionamento di mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione sia qualsiasi altra condizione che può causare rischi durante l’attività lavorativa di cui venga a conoscenza direttamente o sulla base di informazioni ricevute. Per la segnalazione delle anomalie ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro bisogna compilare un apposito modulo prestampato da consegnare al datore di lavoro. 

 

Le modifiche apportate dal DL Fiscale (legge 215/2021)

Il D.lgs. 81/2008 è un documento che regola la sicurezza sul lavoro. La normativa guida le aziende nella prevenzione e sicurezza sul lavoro ed è stata emanata come Testo Unico della sicurezza sul lavoro nel 2008 per integrare e migliorare le leggi fino ad allora esistenti. Successivamente la legge 215/2021 ha apportato cambiamenti al D.lgs. 81/2008

 

Tra le novità introdotte dalla legge 215 del 2021 c’è la modifica delle competenze in tema di vigilanza, sicurezza e salute che non sono più a carico delle ASL ma diventano di competenza dell’ispettorato del lavoro. Modifiche sono state apportate anche in tema di addestramento del lavoratore che oltre ad un percorso di formazione deve anche svolgere delle prove pratiche per poter conoscere le modalità di utilizzo dei DPI e delle macchine. 

 
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Il D.lgs. 81/2008 è un documento che regola la sicurezza sul lavoro

Individuazione del Preposto in sede di appalto/subappalto (art.26)

L’articolo 26 del D.lgs. 81/2008 comma 8 stabilisce che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto il datore di lavoro è tenuto ad indicare chiaramente al committente il personale che ha la funzione di preposto. La legge non prevede che il preposto sia sempre presente sul luogo del lavoro, infatti nel caso di un unico lavoratore il preposto può essere individuato dall’appaltatore a cui il lavoratore fa riferimento. 

 

In ogni caso il datore di lavoro appaltatore o subappaltatore che non comunichi al committente il nominativo del preposto può incorrere nella sanzione stabilita dall’articolo 55 del D.lgs. 81/2008. L’articolo 26 del D.lgs del 2008 stabilisce che nel caso in cui il datore di lavoro affidi i lavori ad un’impresa appaltatrice o subappaltatrice è tenuto a verificare l’idoneità dell’impresa stessa con l’acquisizione di un certificato di iscrizione alla camera del commercio e di un autocertificazione dell’impresa appaltatrice di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali. 

 

D’altra parte la ditta appaltatrice è obbligata tramite la funzione di preposto ad adottare tutte le misure di sicurezza per garantire l’incolumità dei lavoratori e allo stesso tempo è tenuta a controllare che i lavoratori assumono i comportamenti previsti dalle misure di sicurezza. 

 

La segnalazione delle non conformità da parte del Preposto (art.19)

L’articolo 19 del D.lgs. 81/2008 sancisce che il preposto ha l’obbligo di segnalare la non conformità dei comportamenti, la deficienza dei mezzi o la presenza di situazioni di rischio e di pericolo in ambito lavorativo. Nel caso in cui il preposto rischi rilevi una non conformità nei comportamenti atti a garantire una protezione collettiva ed individuale è tenuto a segnalarlo al datore di lavoro e ad intervenire per modificare il comportamento. 

 

Se invece viene a conoscenza di un deficienza dei mezzi o delle attrezzature deve interrompere momentaneamente l’attività e fare segnalazione al datore di lavoro. La segnalazione può essere espressa verbalmente ma in genere viene presentata in forma scritta tramite un apposito modulo con in calce la data e la firma del preposto. In caso di mancata segnalazione il preposto può incorrere in sanzioni penali. 

 

La definizione del Preposto secondo il D.Lgs. 81/08

Secondo il D.lgs. 81/2008 il preposto è un lavoratore che è in possesso di competenze specifiche e di un potere funzionale e gerarchico che gli consente di sovrintendere, garantire e controllare la presenza e l’uso di tutte le misure preventive e dei dispositivi di sicurezza per prevenire le situazioni di rischio e pericolo sul posto di lavoro. 

 

L’individuazione del preposto in base all’articolo 19 del D.lgs. 81/2008 deve essere fatta dal datore di lavoro e formalizzata con un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. Le novità apportata al decreto stabiliscono che il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare il preposto per poter effettuare tutte le attività di vigilanza previste dall’articolo 19. 

 

Per poter svolgere l’attività di preposto il lavoratore è tenuto a frequentare un corso di formazione che può essere anche un corso online certificato della durata di 8 ore e successivamente fare degli aggiornamenti della durata di 6 ore ogni cinque anni. 

   

Le Responsabilità del Preposto alla Sicurezza

Il D.lgs. 81/08 stabilisce che il preposto è una figura operativa che in funzione delle sue competenze e delle responsabilità che le sono state conferite sovrintende, garantisce e controlla l’attività lavorativa e la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Si può dire che il preposto opera in prima linea in qualità di caposquadra, capo-reparto o capo-officina in un ambito lavorativo nel quale possono crearsi situazioni che mettono a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

 

La responsabilità del preposto alla sicurezza è limitata e circoscritta in quanto non spetta allo stesso adottare le misure di prevenzione ma il suo compito è semplicemente quello di farle applicare ed eseguire dai lavoratori. Il preposto ha la responsabilità di fare una segnalazione scritta al datore di lavoro nel momento in cui venga a conoscenza di un malfunzionamento di macchine o attrezzature che possono mettere a rischio la sicurezza e la salute del lavoratore oppure di un mancato rispetto delle regole di sicurezza da parte del lavoratore stesso.

 

Le sanzioni in caso di errore

Il Testo Unico del D.lgs. 81/2008 ha apportato delle modifiche a quelle che erano le leggi che regolavano le sanzioni per il preposto alla sicurezza. Nella legislazione precedente le sanzioni per il preposto erano uguali a quelle definite per il datore di lavoro. L’articolo 56 del D.lgs. 81/2008 stabilisce quali sono le sanzioni previste per il preposto qualora non osservi gli obblighi generali previsti dall’articolo 19 del D.lgs. 81/2008. 

 

Nello specifico la violazione dell’articolo 19 al comma 1 ed alle lettere a, e, f comporta l’arresto da 1 a 3 mesi ed una sanzione amministrativa che va da 500€ a 2000€. Nel caso di violazione dell’articolo 19 comma 1 lettere b,c,d è previsto l’arresto di 1 mese ed un’ammenda compresa tra 300€ e 900€. Infine la violazione del comma 1 lettera g comporta solo una sanzione amministrativa di 300-900€. 

 

La delega di funzione al Preposto: cos’è e come avviene

L’articolo 16 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che indipendentemente dalla grandezza dell’azienda il datore di lavoro può delegare ad un soggetto terzo le funzioni organizzative e gestionali. La delega delle funzioni era già stata riconosciuta dal D.lgs. 626/1994 dove erano elencate le funzioni delegabili e quelle non delegabili. 

 

Il Testo Unico della sicurezza sul lavoro successivamente ha formalizzato all’articolo 16 i limiti e le condizioni della delega delle funzioni. Innanzitutto stabilisce che il delegato deve essere nominato dal datore di lavoro. La delega deve essere fatta in forma scritta, debitamente firmata e datata e il delegato deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla natura delle funzioni delegate. Con la delega si attribuiscono al delegato tutti i poteri organizzativi e gestionali e l’autonomia di spese per poter mettere in atto le funzioni delegate. 

 

L’articolo 17 del D.lgs. 81/08 stabilisce che la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono funzioni non delegabili. Inoltre la delega non esclude l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro. Al comma 3 bis dell’articolo 16 viene stabilito che la delega può a sua volta essere subdelegata ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti richiesti.

 

Come avviene la nomina del Preposto

Il preposto è una figura che svolge un ruolo importante nella gestione e nel controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le norme del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro del D.lgs. 81/08. La nomina del preposto deve essere fatta dal datore di lavoro, il quale individua una persona che abbia tutte le capacità, le competenze e i requisiti per poter assumere tale incarico. 

 

Nel caso in cui il datore di lavoro nomini ufficialmente un preposto è tenuto a formalizzare tale atto con una lettera di nomina. La nomina dovrà contenere tutti i dati del preposto e dovrà essere datata e firmata sia da parte del datore di lavoro che dal preposto stesso che accetta per iscritto questa sua funzione. Con la nomina si conferiscono al preposto tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo per la sicurezza sul lavoro. 

 
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Il preposto è una figura che svolge un ruolo importante nella gestione e nel controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro

La formazione del preposto

Il Testo Unico sulla sicurezza stabilisce che per poter svolgere la funzione di preposto è necessario seguire dei corsi di formazione, anche corsi on line, e fare successivi aggiornamenti quinquennali. Il corso ha una durata di 8 ore da aggiungere a quello normalmente svolto per la formazione generale e specifica per i lavoratori. 

   

E’ prevista la formazione sulle tecniche di prevenzione aziendale, sulle relazioni tra soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione, sulla valutazione dei rischi, sull’individuazione dei rischi, degli incidenti e degli infortuni mancati, sulle modalità delle procedure di prevenzione e protezione ed ancora sull’uso di mezzi di protezione individuali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori. 

 

L’aggiornamento quinquennale ha una durata di 6 ore e i contenuti sono quelli stabiliti dall’accordo Stato-Regione. Il corso di formazione può essere seguito in parte online e più nello specifico solo le prime 4 ore che comprendono i primi cinque moduli. La parte restante richiede una frequenza in presenza al termine della quale verrà eseguito un test di valutazione finale. 

 

I requisiti per diventare preposto

Il preposto è una figura operativa che in qualità di collaboratore, dipendente o persona designata dal datore di lavoro è responsabile della sorveglianza e della gestione delle misure di prevenzione e sicurezza nell’ambiente di lavoro. L’accordo Stato-Regione del 2021 stabilisce che un requisito fondamentale per poter svolgere la funzione di preposto è essere in possesso di un attestato di formazione della durata di 8 ore da integrare al corso di formazione dei lavoratori. 

 

Non esiste una regola precisa per stabilire quali siano le competenze e le attitudini per ricoprire questa carica. Normalmente si tratta di persone designate dal datore di lavoro che hanno già un ruolo di coordinamento, gestione e sorveglianza degli altri lavoratori. 

 

L’obiettivo della formazione dei preposti secondo la normativa

Per ricoprire la carica di preposto è fondamentale un’adeguata formazione. In base all’accordo Stato-Regioni è stato definito l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione. Obiettivo della formazione è fornire una serie di metodi e conoscenze per risolvere le problematiche legate alla sicurezza sul lavoro. 

 

In altri termini l’obiettivo della formazione è quello di ottenere un miglioramento delle condizioni di sicurezza che siano di aiuto per i lavoratori e di conseguenza per l’azienda. 

 

I corsi da seguire per diventare preposto

Secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del dicembre 2021 e dall’articolo 37 del D.lgs. 81/08 il preposto è tenuto a frequentare un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Si tratta di un corso aggiuntivo della durata di 8 ore al normale corso formativo generale e specifico del lavoratore. Il corso tratta otto argomenti fondamentali suddivisi in rispettivi otto moduli. 

 

L’accordo Stato-Regioni definisce che i primi cinque moduli possano essere erogati tramite corsi formazione online mentre per i restanti tre è previsto obbligo di frequenza in presenza. Il corso ha una scadenza di cinque anni al termine dei quali è richiesto un corso di aggiornamento della durata di 6 ore. 

 

FAQ sul Preposto alla Sicurezza sul Lavoro

La legge 215 del 2021 ha apportato una serie di modifiche al D.lgs. 81/08 per quanto riguarda la figura del preposto alla sicurezza. Sono sempre più frequenti le domande inerenti a questa figura che richiedono una risposta rapida ed esaustiva e che attengono alla funzione, alle responsabilità, agli obblighi, alla formazione, alla modalità di nomina ed alla durata della carica del preposto. 

 

Chi è obbligato ad avere il preposto?

L’articolo 18 comma 1 del D.lgs. 81/08 e la successiva modifica del decreto fiscale stabiliscono che la scelta di nominare il preposto è a discrezione del datore di lavoro a patto che sia il datore stesso a svolgere attività di sorveglianza e controllo. 

 

Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro sancisce che esistono specifiche attività in cui c’è l’obbligo della nomina del preposto quali lavori di demolizione, montaggio e smontaggio delle costruzioni. Pertanto in deroga alle regole generali in questi casi è obbligatoria la nomina del preposto. 

 

Come si fa a diventare preposto?

Per poter diventare preposto è necessario frequentare un corso di formazione che permette di acquisire tutta una serie di conoscenze ed abilità per poter riconoscere, gestire e controllare tutte le situazioni che possono mettere a rischio ed in pericolo la salute e la sicurezza del lavoratore. E’ un corso di 8 ore aggiuntivo a quello normalmente svolto dai lavoratori che prevede un aggiornamento quinquennale di 6 ore. 

 

Quanto costa fare il preposto?

Diventare preposto ha un costo in quanto chi è intenzionato a ricoprire questa carica deve frequentare un corso di formazione, in presenza o online. La scelta della modalità comporta una differenza di prezzi perché la frequenza in presenza ha un costo che si aggira intorno ai 140€ mentre un corso in modalità blended costa 100-110€. Nel caso di corsi completamente online il costo si abbassa a circa 70€ ma in questo caso anche l’attestato è rilasciato in modalità online ed il rischio è che non tutti gli organi di vigilanza lo ritengano valido. 

 

Che cos’è la riunione periodica?

Il datore di lavoro una o più volte l’anno può indire una riunione con il preposto e con gli altri organi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. L’obiettivo della riunione periodica è quello di fare un resoconto sulla valutazione dei rischi, sulle misure di prevenzione protezione, sull’attività di miglioramento della sicurezza e sui corsi di formazione per i lavoratori. La riunione periodica ha lo scopo di elaborare dei programmi di formazione ed informazione per i preposti e per tutto il personale addetto alla prevenzione e alla sicurezza. 

 

Quante volte è prevista la riunione periodica?

L’articolo 35 del D.lgs. 81/08 sancisce che il datore di lavoro è tenuto ad organizzare una riunione periodica per discutere e valutare i problemi dell’azienda inerenti alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori. Nelle aziende con più di 15 dipendenti il datore di lavoro indice almeno una volta l’anno una riunione con il preposto e gli altri organi della prevenzione e sicurezza. E’ a discrezione del datore di lavoro organizzare più riunioni qualora si presentino eventi significativi che mettono a rischio sicurezza e salute dei lavoratori. 

 

Corso per diventare preposti: la proposta di Alteredu 

Chi è intenzionato a diventare preposto può frequentare il corso di formazione per preposto online che è offerto dalla piattaforma Alteredu ed ha un costo di 193€. Ha una durata di 8 ore e l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro utili per acquisire le competenze necessarie per poter ricoprire la carica di preposto.

 

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